DL Rilancio non pubblicato!!! Licenziamenti possibili??
E se oggi, 18 maggio, le imprese licenziano??
Il DL Curaitalia di Marzo ha previsto lo stop icenziamenti per 60 giorni, decorrenti dal 17 marzo 2020. Quindi il divieto vale fino al 16 maggio 2020. Sono soggetti a questo divieto tutti i datori di lavoro indipendentemente dal numero dei dipendenti.
Il Decreto Rilancio approvato in Consiglio dei Ministri il 13 maggio e in fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, allungherebbe di ulteriori 3 mesi questo divieto, ovvero fino al 16 agosto prossimo.
I cultori del diritto mi insegnano che qualsiasi norma è tale SOLO SE pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale altrimenti resta aria fritta!!! E non mi risulta, salvo smentite, che questo “tomo” dell’enciclopedia Treccani del valore di 55 miliardi di euro (una bomba atomica per dirla alla Conte), ci sia ancora.
Ergo, al di là delle sottigliezze contrattuali (preavviso si o no, motivazione illegittima che comporterebbe un semplice indennizzo e non il reintegro, buonsenso, etc), l’emergenza Covid che ha portato alla riduzione della gran parte delle attività di impresa, potrebbe senza dubbio rappresentare un “giustificato motivo oggettivo” che, ai sensi dell’art.3 della L.64/1996, consente il licenziamento dei lavoratori.
Quindi, amici lavoratori dipendenti, attenti ad eventuali mail e sms che potrebbero arrivare dal vostro datore di lavoro con oggetto “Comunicazioni importanti” …
Decreto Liquidità
Attivate le procedure per la richiesta dei prestiti fino a 25.000 euro.
Dopo il via libera della Commissione Europea sul decreto “Liquidità”, è stato definito e pubblicato il modulo per avanzare l’istanza per l’attivazione della garanzia dei micro prestiti cui le piccole e medie imprese ed i professionisti possono accedere per poi ottenere un finanziamento massimo di 25.000 euro entro il prossimo 31 dicembre 2020.
Il finanziamento, che comunque deve essere richiesto alla propria banca, è disciplinato dall’art.13, lett.m) del DL n.23 dell’8 aprile (c.d. decreto “liquidità”), e prevede la possibilità di richiedere un prestito assistito da garanzia rapportato al 25% dei ricavi registrati nell’ultimo bilancio del 2019 (ove già approvato nel 2020) ovvero dei ricavi desumibili dall’ultima dichiarazione fiscale (ricavi 2018 essendo l’ultima dichiarazione quella presentata nel 2019), con un massimo di 25.000 euro.
Se, per esempio, ho registrato, nel 2018, 60 mila euro di ricavi, potrò richiedere un prestito garantito di 15 mila euro. Il massimo del prestito (25 mila euro) può essere richiesto ove i ricavi registrati siano uguali o superiori a 100 mila euro.
Occorre chiarire, però, alcuni aspetti fondamentali:
- La garanzia per questi prestiti non ha alcun costo diretto, è nella misura del 100% ed opera in favore degli istituti di credito e NON dell’impresa beneficiaria; ove, quindi, per qualsiasi motivo, il prestito non venisse in tutto o in parte rimborsato alla banca, solo questa è garantita ed il “Fondo Piccole e Medie Imprese” rimborserà l’istituto di credito e, successivamente, si rivarrà sul beneficiario per il recupero delle somme;
- Per ottenere la garanzia occorre rilasciare alcune dichiarazioni sotto forma di “dichiarazione sostitutiva” ex DPR 445/2000 tra le quali anche quella di “aver subito un danno” dalla situazione emergenziale legata alla diffusione del COVID-19;
- Il prestito viene erogato dalla propria banca che si interesserà anche di inoltrare l’istanza per l’attivazione della garanzia presso il “Fondo Piccole e Medie Imprese”; il decreto prevede il rilascio automatico e gratuito della sola garanzia e non impone alle banche l’erogazione dei prestiti; in teoria, essendoci la garanzia totale dello stato, le banche potrebbero soprassedere sulla valutazione del cosiddetto merito creditizio ma ciò è un aspetto discrezionale che comunque l’ABI (Associazione Bancaria Italiana) sta cercando di disciplinare con una circolare indirizzata a tutto il sistema bancario;
- Il prestito, ove concesso, deve essere restituito entro sei anni con possibilità di usufruire di 24 mesi di preammortamento (in pratica i primi due anni si pagano solo gli interessi e nei successivi 4 anni si restituisce il prestito in rate comprensive di capitale ed interessi);
- Il prestito HA UN COSTO per interessi da riconoscere alla banca da parte dell’impresa beneficiaria; il decreto però fissa dei paletti massimi per cui, in base agli attuali livelli interbancari di remunerazione del denaro e di spread massimo applicabile, i tassi dovrebbero oscillare tra l’1,20% ed il 2,00% annui;
- In base al combinato disposto di alcuni articoli dello stesso decreto (anche se nel merito si attendono espliciti chiarimenti che potrebbero arrivare anche in fase di conversione in legge), tali prestiti potranno essere utilizzati per il pagamento dei dipendenti, per investimenti e come capitale circolante (nella pratica quasi tutto ad eccezione della remunerazione del capitale di rischio e del rimborso di autofinanziamenti).
Per ulteriori chiarimenti non esitate a contattare lo Studio Liuni.
Bonus Renzi: si passa dagli 80 ai 100 euro in busta paga
Il Consiglio dei Ministri nella seduta notturna del 23 gennaio scorso ha approvato il decreto attuativo che riduce il carico fiscale di lavoratori e lavoratrici dipendenti aumentando il cd bonus Renzi.
Si passerà dagli attuali 80 euro a 100 euro al mese per chi guadagna fino a 28 mila euro, per poi ridursi con un doppio sistema di “abbassamento graduale”. Dopo i 28 mila euro e fino ai 35 mila, la riduzione delle tasse calerebbe in modo graduale, fino ad arrivare a 80 euro al mese; oltre i 35 mila euro scenderebbe ancora fino ad arrivare a zero.
Queste le nuove fasce per i lavoratori beneficiari che passeranno dagli attuali 11,7 milioni a circa 17 milioni a partire, in via sperimentale per il 2020, dal prossimo mese di luglio:
• il bonus di 80 euro aumenta a 100 euro mensili per chi ha un reddito annuo da 8.200 euro fino a 26.600 euro lordi
• chi percepisce un reddito da 26.600 euro a 28.000 euro annui, beneficerà per la prima volta di un incremento di 100 euro al mese in busta paga
• per i redditi a partire da 28.000 euro, si introduce invece una detrazione fiscale equivalente che decresce fino ad arrivare al valore di 80 euro in corrispondenza di un reddito di 35.000 euro lordi
• sopra i 35 mila euro lordi l’anno, l’importo del beneficio continua a decrescere fino ad azzerarsi al raggiungimento dei 40 mila euro di reddito.