Facciamo pace col fisco
Tra saldo e stralcio, definizione agevolata, chiusura liti pendenti e rottamazione quater, è il momento giusto per fare una “pulizia” delle posizioni debitorie fiscali e previdenziali. Lo Studio Liuni offre una consulenza specialistica in tal senso esaminando le attuali posizioni ed individuando le soluzioni più economiche ritagliate sulle possibilità di rientro da parte di aziende e privati contribuenti. Per info non esitate a contattare lo Studio al n. 091.811356 o via mail: info@studioliuni.com . La soddisfazione dei clienti è la nostra mission ma anche la loro… serenità.
Fondo perduto BonuSicilia Microimprese
Sino al 5 ottobre prossimo le Microimprese Siciliane possono presentare l’istanza per ottenere un finanziamento a Fondo Perduto per sostenere le attività colpite dall’emergenza Covid.
Requisiti essenziali:
Microimpresa con sede in Sicilia iscritte alla Camera di Commercio; DURC regolare; identità digitale SPID; codice ATECO rientrante tra le attività sospese per emergenza Covid; max 10 dipendenti; max 2 milioni di fatturato.
Importi erogati: da € 5.000 ad € 35.000
Le istanze devono essere accompagnate da una certificazione a firma di un Revisore Cotabile.
Non esitate a contattarci per ulteriori info o per la predisposizione della pratica.
Obiettivi raggiunti!!!
Sono stati due mesi di duro lavoro ma alla fine l’impegno e la costanza negli studi conducono ai risultati.
“E’ stato un periodo stressante e molto faticoso”, questa la sintesi della titolare dello Studio Liuni, la dott.ssa Daniela Neglia che aggiunge: “tempestati da scadenze e novità normative da interpretare e implementare negli strumenti operativi, abbiamo lavorato con dedizione e professionalità assistendo i nostri clienti durante questa emergenza, 16 ore al giorno compresi i festivi, con l’unico obiettivo di ottenere il massimo risultato sperato.
Tutti i lavoratori dipendenti delle aziende da noi assistite hanno avuto accreditata la cassa integrazione di marzo ed aprile già nella prima decade di maggio e molte aziende hanno già ottenuto il prestito di liquidità di 25 mila euro previsto dal decreto Liquidità; adesso siamo già al lavoro per i prestiti più corposi, quelli garantiti da SACE, le richieste degli incentivi a fondo perduto e siamo pronti per le istanze dei nuovi periodi di cassa integrazione secondo le nuove modalità operative.”
Decreto Liquidità
Attivate le procedure per la richiesta dei prestiti fino a 25.000 euro.
Dopo il via libera della Commissione Europea sul decreto “Liquidità”, è stato definito e pubblicato il modulo per avanzare l’istanza per l’attivazione della garanzia dei micro prestiti cui le piccole e medie imprese ed i professionisti possono accedere per poi ottenere un finanziamento massimo di 25.000 euro entro il prossimo 31 dicembre 2020.
Il finanziamento, che comunque deve essere richiesto alla propria banca, è disciplinato dall’art.13, lett.m) del DL n.23 dell’8 aprile (c.d. decreto “liquidità”), e prevede la possibilità di richiedere un prestito assistito da garanzia rapportato al 25% dei ricavi registrati nell’ultimo bilancio del 2019 (ove già approvato nel 2020) ovvero dei ricavi desumibili dall’ultima dichiarazione fiscale (ricavi 2018 essendo l’ultima dichiarazione quella presentata nel 2019), con un massimo di 25.000 euro.
Se, per esempio, ho registrato, nel 2018, 60 mila euro di ricavi, potrò richiedere un prestito garantito di 15 mila euro. Il massimo del prestito (25 mila euro) può essere richiesto ove i ricavi registrati siano uguali o superiori a 100 mila euro.
Occorre chiarire, però, alcuni aspetti fondamentali:
- La garanzia per questi prestiti non ha alcun costo diretto, è nella misura del 100% ed opera in favore degli istituti di credito e NON dell’impresa beneficiaria; ove, quindi, per qualsiasi motivo, il prestito non venisse in tutto o in parte rimborsato alla banca, solo questa è garantita ed il “Fondo Piccole e Medie Imprese” rimborserà l’istituto di credito e, successivamente, si rivarrà sul beneficiario per il recupero delle somme;
- Per ottenere la garanzia occorre rilasciare alcune dichiarazioni sotto forma di “dichiarazione sostitutiva” ex DPR 445/2000 tra le quali anche quella di “aver subito un danno” dalla situazione emergenziale legata alla diffusione del COVID-19;
- Il prestito viene erogato dalla propria banca che si interesserà anche di inoltrare l’istanza per l’attivazione della garanzia presso il “Fondo Piccole e Medie Imprese”; il decreto prevede il rilascio automatico e gratuito della sola garanzia e non impone alle banche l’erogazione dei prestiti; in teoria, essendoci la garanzia totale dello stato, le banche potrebbero soprassedere sulla valutazione del cosiddetto merito creditizio ma ciò è un aspetto discrezionale che comunque l’ABI (Associazione Bancaria Italiana) sta cercando di disciplinare con una circolare indirizzata a tutto il sistema bancario;
- Il prestito, ove concesso, deve essere restituito entro sei anni con possibilità di usufruire di 24 mesi di preammortamento (in pratica i primi due anni si pagano solo gli interessi e nei successivi 4 anni si restituisce il prestito in rate comprensive di capitale ed interessi);
- Il prestito HA UN COSTO per interessi da riconoscere alla banca da parte dell’impresa beneficiaria; il decreto però fissa dei paletti massimi per cui, in base agli attuali livelli interbancari di remunerazione del denaro e di spread massimo applicabile, i tassi dovrebbero oscillare tra l’1,20% ed il 2,00% annui;
- In base al combinato disposto di alcuni articoli dello stesso decreto (anche se nel merito si attendono espliciti chiarimenti che potrebbero arrivare anche in fase di conversione in legge), tali prestiti potranno essere utilizzati per il pagamento dei dipendenti, per investimenti e come capitale circolante (nella pratica quasi tutto ad eccezione della remunerazione del capitale di rischio e del rimborso di autofinanziamenti).
Per ulteriori chiarimenti non esitate a contattare lo Studio Liuni.
Emergenza CoronaVirus: arrivano le proroghe
Pubblicato il DL n.9 del 2 marzo con il quale, all’art.1, vengono prorogati alcuni termini relativi ad adempimenti fiscali in scadenza. Si tratta del rinvio al 31 marzo prossimo della trasmissione delle Certificazioni Uniche (CU 2020) all’AdE già previste per il 9 marzo. Il provvedimento è generalizzato a tutti i soggeti/contribuenti e non solo a quelli interessati dalle “zone rosse a rischio” coinvolte dall’emergenza coronavirus. Le misure urgenti previste dal Decreto riguardano anche lo slittamento al 5 maggio del termine per la messa a disposizione delle dichiarazioni precompilate nonché al 30 settembre la presentazione dei modelli 730. Le dichiarazioni 770/2020 passano al 2 novembre 2020 come pure le Certificazioni Uniche non rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate.
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-02&atto.codiceRedazionale=20G00026&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D03%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D9%26testo%3D%26annoProvvedimento%3D2020%26giornoProvvedimento%3D2¤tPage=1
Nuovo regime forfetario: ancora dubbi sull’entrata in vigore dei nuovi limiti
Con la entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020 è stato modificato il regime dei contribuenti forfettari prevedendo, oltre al limite dei compensi/ricavi di € 65.000 annuali, due ulteriori e stringenti requisiti. In particolare, per accedere al regime agevolato, occorre non aver sostenuto spese per lavoro accessorio, dipendenti, collaboratori, etc, per importi lordi superiori ad € 20.000 e, inoltre, non aver percepito nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente o assimilati per importi superiori ai 30.000 euro.
Ma queste nuove strette sono immediatamente applicabili già a partire dal 1^ gennaio 2020?
Secondo alcuni fiscalisti (tesi questa sostenuta anche dallo Studio Liuni) la fuoruscita dal regime forfettario, in presenza dei nuovi limiti, slitterebbe al prossimo anno e ciò in quanto:
- lo Statuto dei contribuenti prevede almeno 60 giorni tra l’approvazione di una modifica normativa e la sua applicazione (in questo caso visto che la Legge di bilancio è stata approvata a ridosso del 31 dicembre, i due mesi richiesti non sono pervenuti);
- La Circolare n.9 del 10 aprile 2019 dell’Agenzia delle Entrate precisava che “in considerazione della pubblicazione della Legge di bilancio 2019 nella Gazzetta Ufficiale 302 del 31 dicembre 2018 e in ossequio a quanto previsto dell’articolo 3, comma 2 della Legge 212 del 2000 (Statuto dei diritti del Contribuente) qualora alla predetta data il contribuente si trovasse in una delle condizioni tali da far scattare l’applicazione della cause ostativa in esame già a partire dal 2019, lo stesso potrà comunque applicare nell’anno 2019 il regime forfettario ma dovrà rimuovere la causa ostativa entro la fine del 2019”. Quindi, per analogia, la stessa cosa dovrebbe valere per il 2020, causando la fuoriuscita dal regime dal 2021 (a meno che non venga sanata la causa ostativa).
Di diverso avviso appare la tesi del MEF che, a bocca della Sottosegretaria Cecilia Guerra in occasione di un convegno, ha precisato che i nuovi limiti e cause di esclusione entrerebbero già in vigore a partire dal 2020 in quanto lo Statuto del Contribuente farebbe letteralmente riferimento solo a nuovi adempimenti di natura fiscale e non già a diverse condizioni per l’applicazione del regime agevolato.
Nel dubbio non ci resta che attendere nuovi ed ufficiali chiarimenti.